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DIRITTO D’AUTORE, DIRITTO DI CREARE |
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Che cos’è il diritto d’autore? |
| E’ il diritto dell’autore di poter disporre in assoluto della propria opera.
Il diritto d’autore, in sintesi, è il diritto che spetta all’autore di un opera dell’ingegno di poter disporre della propria opera sia dal punto di vista economico che morale. Quindi, ogni volta che un’opera dell’ingegno (per esempio una composizione musicale, un romanzo, una commedia, un programma televisivo, etc.) viene utilizzata, l’autore ha il diritto di vedersi riconosciuto un compenso. |
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| E’ una tassa? |
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Il diritto d’autore non è una tassa, ma il compenso che spetta all’autore per il suo lavoro.
Scrivere, per esempio, una canzone, al di là dell’aspetto artistico o creativo, è a tutti gli effetti un lavoro. E come tale dev’essere remunerato. |
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LA SIAE, UNA GARANZIA “SALVAUTORI” |
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Che cosa fa la SIAE per tutelare il diritto d’autore? |
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Autorizza l’utilizzazione delle opere. Verifica, riscuote e distribuisce i compensi agli autori e a chi ne ha diritto.
La funzione istituzionale della SIAE consiste nell’attività di intermediazione per l’esercizio dei diritti d’autore dei propri associati. Essa concede licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere tutelate; riscuote i relativi compensi e li ripartisce agli aventi diritto (autori, editori, eredi, etc.). Per l’importanza sociale della sua funzione, la legge ha incluso la SIAE, nonostante amministri interessi degli autori e non riceva alcuna sovvenzione dallo Stato, nel novero degli enti pubblici economici. |
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Ma la SIAE tutela solo i musicisti? |
| No, la SIAE tutela tutti i creatori delle opere dell’ingegno.
Attraverso le cinque sezioni in cui è strutturata, MUSICA, LIRICA, DOR (Drammatica, Operette e Riviste), OLAF(Opere Letterarie e Arti Figurative) e CINEMA, sono tutelati rispettivamente i diritti dei vari autori. La SIAE amministra, oltre al repertorio musicale, tutte le opere dell’ingegno affidate alla sua tutela. |
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| La SIAE, quando accetta un’opera in tutela, svolge anche qualche attività per favorirne il collocamento o la diffusione? |
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La SIAE non è un agente. Non promuove le opere che le sono affidate in tutela.
Un equivoco comune è che la SIAE possa favorire l’utilizzazione pubblica delle opere affidate alla sua tutela, come se fosse un agente. Tutti i rapporti con la SIAE (iscrizione, deposito di inedito, etc.) non comportano da parte della Società il compito di collocamento del lavoro depositato. La tutela di un opera è, infatti, diversa dalla promozione. La SIAE garantisce uguale tutela a tutte le opere che le vengono affidate. |
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Per quanti anni le opere godono della protezione, dopo la scomparsa dell’autore, prima di entrare nel repertorio di pubblico dominio? |
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diritti d’autore sono protetti per settanta anni dopo la scomparsa dell’autore.
Dal 25 febbraio 1996 è in vigore la legge comunitaria, per la quale i diritti d’autore sono protetti per settanta anni a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della morte dell’autore. In caso di più creatori, fa fede la data di morte dell’ultimo dei coautori; successivamente a tale data l’opera rientra nel regime del pubblico dominio. |
L’AUTORE “UN MESTIERE DIFFICILE”
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Quali diritti ha l’autore? |
Ha diritti morali ed economici.
Ogni volta che l’opera viene eseguita, diffusa, riprodotta, in pratica utilizzata nelle forme più diverse, l’autore ha diritto ad esigere un compenso in relazione all’utilizzo del suo lavoro. Oltre ai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, l’autore è titolare dei cosiddetti diritti morali: può sempre rivendicare l paternità dell’opera, può opporsi a qualsiasi modifica, deformazione o mutilazione della stessa che possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione.
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| L’autore è favorito dalle nuove forme di diffusione delle opere? |
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Esiste un “alleanza conflittuale” tra autori e nuove tecnologie.
Le nuove tecnologie consentono, infatti, una generale diffusione della cultura, ma possono favorire anche la moltiplicazione delle utilizzazioni abusive delle opere dell’ingegno, al punto che quello dell’autore può essere considerato attualmente un “mestiere a rischio”. Perciò, per garantire gli autori, è necessario il ricorso ad adeguate e complesse forme di controllo. |
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Il diritto d’autore non ostacola la diffusione della cultura? |
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Al contrario: l’agevola.
Senza diritti d’autore, quindi senza compensi, non esisterebbero gli autori, cioè coloro che creano le opere.
Se non venisse garantita agli autori la tutela della loro opera, sarebbe come se un’intera categoria di lavoratori fosse privata del frutto del proprio lavoro. |
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| La SIAE tutela un proprio autore all’estero? |
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Certamente.
Non solo la SIAE tutela i propri autori all’estero attraverso la stipula di contratti di rappresentanza con oltre 100 società straniere, ma nello stesso tempo, grazie alla reciprocità degli accordi, garantisce la protezione anche delle opere straniere in Italia. Dal 1926 la SIAE aderisce alla Confédération Internazionale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs (CISAC), una confederazione tra le Società di autori, sorta con lo scopo di migliorare le legislazioni nazionali ed internazionali, di costituire un centro di documentazione e di studio dei problemi del diritto d’autore e di disciplinare i rapporti tra le varie Società. |
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Può intervenire la SIAE in caso di plagio? |
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No. Non rientra nella sua competenza.
E’ l’autorità giudiziaria a dirimere la vertenza di plagio, tuttavia anche chi non è iscritto alla SIAE può depositare una propria opera inedita presso la sezione OLAF. Ciò è molto utile per precostituirsi una prova documentale dell’esistenza dell’opera stessa ad una data certa.
Il deposito ha una validità quinquennale e può essere rinnovato per un eguale periodo. Oggetto di deposito possono essere copioni, trame, soggetti (scritti o registrati), opere audiovisive, software, banche dati e, in generale, esemplari di opere dell’ingegno. |
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MUSICA, OVUNQUE MUSICA |
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Cosa fa la SIAE, in concreto, per tutelare una canzone? |
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Verifica le sue utilizzazioni in tutto il territorio nazionale e ripartisce i proventi a chi ne ha diritto.
Rilascia dietro compenso le autorizzazioni per le autorizzazioni delle opere: per esempio concerti, CD, trasmissioni radiotelevisive, etc. Inoltre, attraverso le sue consociate nel mondo, assicura la tutela agli autori italiani all’estero. I compiti di accertamento, riscossione e ripartizione dei proventi sono assicurati dalla struttura territoriale della Società e dalla stipula di specifici accordi con le categorie degli utilizzatori (discoteche, pubblici esercizi, associazioni, etc.). |
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Per organizzare una manifestazione quali permessi occorrono? |
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Chiunque intenda organizzare una manifestazione e utilizzare repertorio tutelato deve rivolgersi preventivamente alla SIAE.
Chi vuole effettuare spettacoli o trattenimenti, anche se occasionali, durante i quali vengono utilizzate opere dell’ingegno, deve munirsi del permesso SIAE, diverso a seconda del tipo di manifestazione. Il permesso va richiesto non solo nei casi di trattenimento organizzato a scopo di lucro, ma anche nei casi in cui la manifestazione sia gratuita, purché sia prevista l’utilizzazione di repertorio tutelato dalla SIAE. Infatti spettacoli e trattenimenti a ingresso libero sono ugualmente sottoposti al pagamento dei diritti. Solo per una festa organizzata in casa, “nella ordinaria cerchia della famiglia” (e senza alcun rientro economico), non si paga diritto d’autore. Ma se la festa, anche se privata, si svolge, ad esempio, in un ristorante (quindi in un luogo in qualche modo pubblico), allora si corrisponde il diritto d’autore perché si tratta di pubblica esecuzione. Quello dell’autore è un lavoro e, come ogni prestazione lavorativa, va sempre remunerato. |
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| E’ vero che i negozi devono pagare i diritti d’autore quando diffondono musica nei loro locali? |
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Si, è vero. Anche gli esercizi commerciali devono pagare come tutti gli altri utilizzatori di opere dell’ingegno.
Vengono comprese nella categoria “musica d’ambiente” le esecuzioni musicali effettuate per mezzo di apparecchi sonori, video-sonori o strumenti musicali. In linea generale, si tratta in pratica di musica di sottofondo. Affinché ci sia l’obbligo della corresponsione dei compensi per diritti d’autore, il requisito essenziale è che le esecuzioni siano pubbliche. |
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Come si fa per utilizzare la musica di un autore (o di una canzone famosa) come colonna sonora di un proprio video? |
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In questo caso non basta la sola SIAE...
Oltre all’autorizzazione richiesta alla SIAE per la duplicazione del supporto, occorre anche rivolgersi agli aventi diritto (autori, editori) per ottenere specifiche autorizzazioni riguardanti l’abbinamento tra opera e video, cioè tra musica ed immagine. Nel caso si tratti di musica registrata bisogna ottenere il permesso anche dal produttore fonografico. |
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Come mai i fruitori di spettacoli si sentono spesso ripetere che bisogna pagare e che i prezzi sono alti “per colpa della SIAE”? |
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La percentuale che la SIAE incassa per diritto d’autore sui biglietti d’ingresso è equa.
Intorno al ruolo della SIAE e alla materia del diritto d’autore c’è ancora molta confusione. Soprattutto si confondono le imposte che gravano sugli spettacoli (IVA, Imposta Spettacoli) con il diritto d’autore. Le imposte infatti sono incassate dalla SIAE, ma per conto dello Stato al quale vengono riservate.
Il diritto d’autore è invece effettivamente dovuto alla SIAE per conto degli autori e degli aventi diritto. Gli autori per di più forniscono quella “materia prima” senza la quale non ci sarebbero né spettacolo né industria culturale.
D’altro canto non si può sostenere che il diritto d’autore, che in media è una percentuale assai esigua, abbia impedito lo sviluppo delle attività legate all’intrattenimento, che hanno anzi fatto registrare una continua progressione.
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